Litigio fiscale francese sull’immobiliare: la rettifica del prezzo di vendita per il fisco è accettabile davanti ai tribunali
La Cour della Cassation ha appena recentemente deliberato sulla no-rinvio di un QPC « Question Prioritaire de Constitutionnalité » vicino al Consiglio Costituzionale, portante sull’articolo 17, del LPF « Livre de Procédure Fiscale » chi sarebbe in contraddizione con certe disposizioni del CGI « Code Général des Impôts » chi ignorerebbe peraltro certe disposizioni della Costituzione, più precisamente l’articolo 34 di questa.
Per richiamo il QPC è un meccanismo di controllo a posteriori introdutto per la revisione costituzionale del 23 luglio 2008 che è venuto ad aggiungere un articolo 61-1 alla Costituzione. Questo meccanismo permette ad ogni justiciable di rievocare un QPC davanti ai giudici di prime istanze ed in chiamata.
Certe condizioni sono previste tuttavia per non ingombrare il Consiglio Costituzionale con le domande infondate, occorrerà que : la domanda cade su una disposizione applicabile, così non si può fare di QPC su qualsiasi legge che non sarebbe invocata all’epoca di un processo. Questo QPC non deve portare su una legge che è stata dichiarata già conforme alla Costituzione, salvo cambiamento di circostanze di fatto o di diritto. La domanda deve presentare un carattere serio.
Il litigio porta sulla possibilità per l’amministrazione fiscale di rettificare il prezzo o la valutazione che permettevano di stabilire il prezzo del bene, se questa stima che questo prezzo è inferiore al valore reale dei beni trasmisi. L’amministrazione fiscale dispone di questa facoltà poiché il prezzo designato servirà a determinare l’importo dei diritti di mutazione, (diritti di registrazione dovuta), questo prezzo è tanto utile per determinare il plusvalore, (se questa è dovuto).
Questa facoltà che possiede l’amministrazione emana di una disposizione legale, (articolo L 17 del LPF).
Per memoria in questo affare un ricorso era stato formato contro un arresto della corte di chiamata dell’Aix-in-Provenza, in data del 27 giugno 2017 in che il richiedente chiedeva, di rinviare al Consiglio costituzionale una domanda prioritaria di costituzionalità che porta sull’articolo L 17 del LPF che sarebbe in contraddizione con gli articoli 666 e 683 del CGI che ignorerebbe peraltro l’articolo 34 della Costituzione.
La Cour della cassation ricorda che nella sua redazione l’articolo 17 del LPF che dispone que : ” En ciò che riguarda i diritti di registrazione e la tassa di pubblicità fondiaria o la tassa sul valore aggiunto quando è dovuta al luogo e ponga di questi diritti o tassa, l’amministrazione delle tasse può rettificare il prezzo o la valutazione di un bene avendo servito di base alla percezione di un’imposizione quando questo prezzo o questa valutazione sembrano inferiori al valore venale reale dei beni trasmisi o nominati negli atti o dichiarazioni. La rettifica corrispondente è effettuata secondo la procedura di rettifica contraddittoria prevista all’articolo L. 55, l’amministrazione essendo tenuta di portare la prova dell’insufficienza dei prezzi espressi e delle valutazioni fornite negli atti o dichiarazioni. “
Questo articolo non è contrario con le disposizioni degli articoli 666 e 683 del codice generale delle tasse che fissano, in modo precisa, le condizioni in che l’amministrazione può, dello stesso modo per tutti i contribuenti, rettificare il prezzo o la valutazione di un bene quando sembra inferiore al suo valore venale reale.
La Cour della Cassation stima che il fatto che l’amministrazione fiscale possa ” rettificare il prezzo o la valutazione di un bene quando sembra inferiore al suo valore venale réelle “, risponde all’obiettivo di lotta contro la frode fiscale senza recare offesa ai diritti e libertà garantite dalla Costituzione. ”
Peraltro se si riferisce alle diverse condizioni che permettono il rinvio di un QPC davanti alla giurisdizione suprema noi comprendiamo da allora la decisione della Cour della Cassation che stima che questo QPC non può essere rinviato davanti al Consiglio Costituzionale poiché non comporta un carattere serio.