Il controllo di contabilità

Il controllo di contabilità, che cosa è ?

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Il controllo di contabilità è un controllo molto comune, questo controllo permette all’amministrazione fiscale di operare un controllo della contabilità “sul posto “di un’impresa (contrôle sur place d’une société).

Questo tipo di controllo tocca principalmente le società commerciali, ma può riguardare anche una società civile immobiliare sottomessa all’IVA ma giusto concernente l’IVA.
Le società civili immobiliari dette “trasparente”, sottomesse all’imposta su reddito, non hanno l’obbligo di tenere una contabilità, allora un controllo portante sulla contabilità di questo tipo di società sembra proibito. Tuttavia il Consiglio dello Stato (Conseil d’Etat, dato del 5 novembre 2014, n° 356148) ha ammesso ai differenti riprese che una SCI sottomessa all’imposta su reddito poteva fare l’oggetto di un controllo dei suoi documenti contabili sul posto se questa dà in locazione o conferisca il godimento dei palazzi detenuti, ai suoi soci, questo controllo che non è una verifica di contabilità ma tende ad avvicinare ne si, il fondamento giuridico è tuttavia distinto.

Il controllo di contabilità ha per oggetto di verificare la realtà e la veridicità delle dichiarazioni fiscali emesse per la società, questo controllo permette di verificare le dichiarazioni allo sguardo degli elementi contabili stabiliti per la società.

Bisognerà presentare questi elementi contabili al verificatore all’epoca del controllo dunque, questi elementi davanti a permettere al verificatore di capire come il bilancio contabile è potuto essere stabilito e come certe scelte sono potute essere operati.

In caso di inesattezza o di errore l’amministrazione fiscale potrà procedere ad una correzione della società verificata.

Evidentemente questo controllo non può essere messo senza le garanzie per il contribuente verificato, è per ciò che un panel di garanzie è attribuito al contribuente che fa l’oggetto di una verifica di contabilità, certe di queste garanzie sono enunciati all’articolo L 47 del LPF.

Per esempio è enunciato che :

  • Il contribuente verificato deve all’epoca dell’invio o della rimessa del suo avviso di verifica ottenere la carta dei diritti ed obblighi del contribuente verificato, se questa non è presente col suo avviso, questo deve comportare una menzione che espone precisamente dove il contribuente può ottenere questo documento, questa notizia deve essere trasmessa prima della data dell’inizio delle operazioni di controllo.
  • Il contribuente verificato deve essere avvertito della possibilità che gli è offerta di farsi assistere per il suo consiglio.
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Altri garanzie sono evocate, queste portano sullo svolgimento della procedura di verifica ma anche sulla rettifica, può trattarsi :

  • Del fatto che il contribuente deve essere informato dei risultati dell’operazione di controllo ;
  • Della possibilità per questo contribuente di formare un ricorso contro la decisione di rettifica ;
  • Dell’impossibilità per l’amministrazione fiscale di operare un nuovo controllo fiscale che porta già su dei periodi e delle imposizioni verificati.

Tuttavia l’amministrazione fiscale può operare un nuovo controllo su una stessa tassa su un altro periodo che quella già verificata, sotto riserva che questo periodo non sia prescritto.

Nota una modifica dell’apprensione del controllo fiscale per i verificatori, difatti l’amministrazione fiscale e ciò da alcuni anni, domanda ai suoi verificatori di essere all’ascolto del contribuente verificato, di rispondere alle sue diverse interrogazioni, il contribuente verificato deve potere disporre di un dibattito orale e contraddittorio col verificatore. La creazione della « Relation de confiance » ha contribuito a questo.

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Se delle tali garanzie sono previste questo è che l’amministrazione fiscale dispone di un certo numero di poteri in caso di controllo di verifica di contabilità, questa dispone di un diritto di comunicazione, particolarmente vicino al terzo, questa disposizione essendo prevista all’articolo R13-1 del LPF.

Concernente la verifica di contabilità, questa procedura si fa in parecchie tappe, nel primo tempo anteriore stesso di decidere che sarà proceduto ad una verifica di contabilità, il verificatore riunirà una moltitudine di elementi.
Per ciò, questo va a studiare i fascicoli messi alla disposizione dell’amministrazione fiscale (per esempio : dichiarazioni fiscali, dichiarazioni sottoscritte annualmente per lo stabilimento della tassa, dichiarazioni annue sugli salari, tassa sulle macchine della società, dichiarazione di IVA, documenti annui legati, rapporti delle precedenti verifiche, avviso di tasse locali).

Dopo il verificatore farà delle ricerche esterne, può usare del suo diritto di comunicazione vicino a differenti organismi, URSSAF ; banca.. In virtù di questo diritto di comunicazione il verificatore potrà interrogare anche dei particolari sotto certe condizioni, là ancora alcune garanzie sono previste.

Se questi primi elementi lasciano a pensare che le distorsioni esistono tra le dichiarazioni fiscali emesse e gli elementi contabili della società, allora potrà essere decidere di procedere ad una verifica di contabilità.

Il contribuente sarà informato per un avviso di verifica che fa l’oggetto di una verifica di contabilità, questo avviso enuncerà il periodo e le tasse verificate, questo avviso dovrà comportare le diverse garanzie precitate (le notizie relative alla carta del contribuente verificato; assistenza per un consiglio) vi consigliamo vivamente di farvi assistere per un consiglio.
L’avviso di verifica non deve essere dato al momento della verifica, questo deve essere dato prima dall’inizio del controllo affinché il contribuente possa riunire i documenti contabili e chiedere se necessario, l’assistenza di un consiglio.

È riconosciuto che un riporto della data della verifica di contabilità può essere concessa al contribuente quando questo fa stato di cause reali e gravi, questa possibilità offerta al contribuente è ricordata nella dottrina amministrativa BOI-CF-PGR-20-10-20171004 au § 120.

Lo svolgimento delle operazioni di controllo può avere luogo alla sede della società, dal contabile della società, nel luogo o può localizzare l’insieme degli elementi e documenti contabili della società. Il verificatore si andrà per verificare l’insieme di questi elementi sul posto. Questo tipo di controllo differisce dell’esame di contabilità.

L’esame di contabilità è un controllo che permette all’amministrazione fiscale di effettuare un controllo senza andare nei locali dell’impresa, questa dovrà trasmettere sotto forma informatica all’amministrazione fiscale il suo schedario delle scritture contabili (FEC). Questo altro tipo di controllo deve anche dare al rispetto del dibattito contraddittorio ed orale tra il contribuente verificato e l’amministrazione fiscale.

Nota che lo schedario delle scritture contabili inviate dal contribuente durante l’esame di contabilità è identico a quello rimesso in caso di verifica di contabilità.

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In un terzo tempo, alla fine delle operazioni di verifica, il verificatore scrive un rapporto della situazione che trasmetterà a suo superiore.

Se nessuna rettifica è presa dopo alle operazioni di controllo, in questo caso, le operazioni di controllo sono chiuse ed il contribuente verificato riceverà un avviso che l’informa della fine del controllo. O il verificatore potrà proporre delle proposte di rettifica al contribuente verificato, questo potrà essere ok con questa, o non accettarli.

Il verificatore potrà prendere delle sanzioni contro il contribuente verificato.

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Le rettifiche possono portare su :

  • Le cifre dichiarate ;
  • I benefici dichiarati e dunque le distribuzioni effettuate

Il verificatore va a rettificare quegli importi quando sarà in presenza:

  • Degli errori o delle divergenze di interpretazione su delle domande di principi (accantonamenti ingiustificati allo sguardo della legge fiscale, ecc.);
  • Degli errori materiali o inesattezze (errori di riporto, iscrizioni inesatte, ecc.);
  • Degli errori (assenza dell’inventario, assenza di documenti giustificativi per certe operazioni);
  • Irregolarità (sottovalutazione degli acquisti…).

Evidentemente si degli errori sono trattenuti dal verificatore ma che sono sfavorevoli al contribuente, per esempio non ha trattenuto dei carichi che potevano diminuire l’importo del suo beneficio e dunque ridurre l’importo della tassa sulle società, il verificatore dovrà informare il contribuente verificato.

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