Deduzione del passivo dell’ISF modificato dall’introduzione dell’IFI

Immeuble france

I residenti fiscali francesi al senso dell’articolo 4 B del CGI, (Codice Generale delle Tasse) di cui il patrimonio tassabile alla tassa di solidarietà sulla fortuna era superiore a 1,3 M di euros era debitore all’ISF.

I loro obblighi fiscali che sono illimitati, questi erano debitori di questa tassa sui loro beni detenuti in Francia che all’estero (beni immobiliari, azioni di società civili immobiliari (SCI), diritti sociali, beni mobili, liquidità), come ciò era previsto sotto il regime del vecchio articolo 885 Al CGI, da abrogato.

I non residenti fiscali francesi al senso dell’articolo 4 B del CGI, (Codice Generale delle Tasse) di cui il patrimonio tassabile alla tassa di solidarietà sulla fortuna era superiore a 1,3 M di euros era debitore all’ISF ma giusto sui beni e diritti citati precedentemente e trovandosi in Francia, erano sottomessi da allora ad un obbligo fiscale limitato.

La riforma dell’ISF instaurata dalla legge di finanza per 2018, n° 2017-1837 in data del 30 dicembre 2017, ha sostituito l’ISF per l’IFI « Impôt sur la Fortune Immobilière ».

Il codice Generale delle tasse che prevedeva la tassa di solidarietà sulla fortuna nel suo capitolo I bis del CGI è stato modificato interamente, oramai la tassa sulla fortuna immobiliare si trova codificata al capitolo II bis del CGI.

La base imponibile inizialmente prevista per l’ISF era codificata in un sezione II, agli articoli 885 D e s. del CGI che prevedeva que : ” L’impôt di solidarietà sulla fortuna si è seduto e le basi di imposizione dichiarata secondo le stesse regole e sotto le stesse sanzioni che i diritti di mutazione per decesso sotto riserva delle disposizioni particolari del presente capitolo. ”

Questa disposizione che poneva il principio generale e di cui le derogazioni erano previste ai seguenti articoli, è stata abrogata a contare del primo gennaio 2018. Questo articolo che aveva un campo di applicazione molto larga, come indicato precedentemente, beni immobiliari costruiti o non costruiti, diritti sociali, liquidità, valori mobiliari, beni mobili…) ha visto il suo campo di applicazione molto ristretta poiché oramai seguito alla riforma dell’ISF diventato IFI, il piatto di questa tassa è molto meno disteso poiché le disposizioni legislative si rivelano attualmente in vigore molto precise.

Difatti l’articolo 965 del CGI attualmente in vigore, prevede che saranno sottomessi unicamente all’IFI li seguente attivi, come ciò è ricordato al paragrafo 10 del BOFIP (BOI-PAT-IFI-20-20180608, pubblicato il otto giugno 2018) :

  • Dell’insieme dei beni e dirriti immobiliari appartenendo al debitore ed ai membri del focolare fiscale (CGI, arte. 965, 1°) ;
  • Degli azioni delle società od organismi, stabiliti in Francia, (come le società civili immobiliari SCI, società a responsabilità limitata SARL) o fuori dalla Francia, (come i SCP monegaschi o i Limited inglese LTD), appartenendo al debitore ed ai membri del focolare fiscale, all’altezza la frazione del loro valore rappresentativo di beni o diritti immobiliari detenuti direttamente o indirettamente per la società o l’organismo, non affettati all’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o liberale della società o dell’organismo che li detiene (CGI, art. 965, 2°).

Certe parti o azioni sono escluse tuttavia della base imponibile dell’IFI in ragione particolarmente della percentuale di partecipazione del debitore in queste società od organismi.
Se il campo della base imponibile dell’IFI ha visto il suo perimetro di applicazione restringe rispetto al campo di applicazione della base imponibile all’ISF, ciò nello scopo di imporre solamente il patrimonio immobiliare e non il patrimonio mobiliare ed immobiliare e poteva concepire da allora si come un ” tipo di privilegio ” accordato ai contribuenti imposti sul loro patrimonio.
Questa riforma non è stata accolta tuttavia con gioia per il più grande numero e particolarmente a causa delle sue disposizioni concernente il passivo deducibile.

Se sotto l’ISF, il regime di deduzione dei debiti era abbastanza semplice, difatti bastava che l’insieme delle disposizioni previste all’articolo 768 del CGI siano riempite, e cioè :

  • Avere un debito esistente al primo gennaio dell’anno fiscale ;
  • Per essere sotto la responsabilità personale del debitore, del suo coniuge sottomesso ad imposizione comune, (o concubino notorio o partner legato da un patto civile di solidarietà), o dei loro bambini minorenne, (in caso di amministrazione legale dei loro beni) ;
  • Essere giustificate da ogni modo di prova compatibile con la procedura scritta.

Queste condizioni erano state oggetto di un sviluppo chiaro e preciso per la dottrina amministrativa nel BOFIP (BOI-PAT-ISF-30-60-10-20150812 ).
La sola precisione che la dottrina amministrativa ha dato concernente i prestiti immobiliari che sono deducibili dell’ISF era stata indicata ad al paragrafo 120 del BOFIP rievocato già, era esposto ciò che segue :
Se un palazzo è acquistato mediante un prestito, sono deducibili a titolo della tassa di solidarietà sulla fortuna :

  • il capitale che resta dovuto al primo gennaio dell’anno fiscale;
  • gli interessi scaduti e non pagati al primo gennaio dell’anno fiscale;
  • gli interessi corsero al primo gennaio dell’anno fiscale.

Le stesse regole erano applicabili ai prestiti ponte immobiliari.

Se il prestito era indicizzato, il capitale che resta dovuto era calcolato tenendo conto dell’indice al primo gennaio dell’anno fiscale
Da allora i debiti potevano essere deducibili solamente nel caso dove riempivano le 3 condizioni previste all’articolo 768 del CGI. La sola eccezione a questo principio era stata esposta 885 G quater all’articolo del CGI che dispone que : I debiti contratti dal debitore per l’acquisizione o nell’interesse di beni che non sono presi in conto per il piatto della tassa di solidarietà sulla fortuna dovuta dall’interessato o che ne sono esonerati non sono imputabili sul valore dei beni tassabili. All’occorrenza, sono imputabili a concorrenza della frazione del valore di questi beni che non è esonerato.
Questa eccezione si comprendeva comodamente e dava prova di una certa logica, poiché se un bene non entra nel campo di applicazione del piatto tassabile dell’ISF, sarebbe incoerente di potere dedurre dei debiti che non avrebbero nessuno legame con la tassa precitata.
Di questo fatto, sotto il regime del vecchio ISF, se un individuo avesse optato per un prestito ” in fine ” per finanziare l’acquisizione di un bene immobiliare, questo poteva essere interamente deducibile finché il rimborso di questo prestito non era sopraggiunto. Una pratica molta corrente consisteva da allora in acquistare un bene immobiliare grazie ad un prestito ” in fine “, l’importo di questo prestito era da allora deducibile per la totalità del capitale non rimborsato ancora, sotto riserva delle altre precisioni indicate al paragrafo 120 del BOFIP, esposizione precedentemente.

La dottrina amministrativa definisce i contratti del pronto ” in fine ” come essendo dei ” des pronti che prevedono il rimborso dell’interezza del capitale al termine del contratto contratto per l’acquisto di un bene o diritto immobiliare ” (BOI-PAT-IFI-20-40-20-20180608) .

Il debitore dell’IFI poteva dedurre la totalità del capitale che resta dovuto, (spesso si trattava dell’importo iniziale del prestito poiché nel contesto dei prestiti in fine il capitale è rimborsato solamente a termine), era così più vantaggiosi per un debitore dell’ISF di fare finanziare le sue acquisizioni immobiliari via i prestiti in fine piuttosto che per un prestito dice classico, (rimborsato ogni anno), e di cui l’importo deducibile diminuiva annualmente.

Il legislatore ha voluto mettere fine a questa pratica modificando interamente il regime del passivo deducibile, ha dedicato da allora un sezione IV intitolata ” passivo deducibile ” nel Codice Generale delle Tasse. Così a contare del primo gennaio 2018, è stato inserito nel CGI un articolo 974, come lo prevedeva l’articolo 31 (V) del legge n°2017-1837 in data del 30 dicembre 2017, questo espone precisamente le modalità concernente il passivo deducibile della tassa sulla fortuna immobiliare.

Non siamo più faccia ad un regime generale come lo prevedeva l’articolo 768 del CGI ma abbiamo un testo preciso che espone i debiti che riempono le seguenti condizioni que seront unicamente deducibili :

  • Esistere al 1 gennaio dell’anno fiscale ;
  • Essere al carico personale del debitore o di una delle persone che costituiscono il suo focolare fiscale ;
  • Essere afferenti a certe spese impegnate per i bisogni di un attivo tassabile alla tassa sulla fortuna immobiliare (IFI) ;
  • Essere giustificate da ogni modo di prova compatibile con la procedura scritta.

Queste condizioni sono oggetto di un sviluppo che emana della dottrina amministrativa, per più di precisione vi rinviamo al BOI-PAT-IFI-20-40-10-20180608 .

Se l’I dell’articolo 974 del CGI espone le condizioni che abbiamo appena precisato, l’II di questo stesso articolo prevede oramai lo smorzamento dei pronti ” in fine .”

Se un tale regime non era stato rievocato mai sotto il vecchio regime dell’ISF e poteva dare adito ad abusi è oggi espressamente previsto que : ” II.- I debiti menzionati all’I corrispondente ai prestiti che prevedono il rimborso del capitale al termine del contratto contratto per l’acquisto di un bene o diritto immobiliare imponibile sono deducibili ogni anno all’altezza l’importo totale del prestito diminuito di una somma uguale a questo stesso importo moltiplicato dal numero di anni scorsi dal versamento del prestito e diviso dal numero di anni totali del prestito.

I debiti menzionati allo stesso I corrispondente ai prestiti che non prevedono di termine per il rimborso del capitale, contratte per l’acquisto di un bene o diritto immobiliare imponibile, sono deducibili ogni anno all’altezza l’importo totale del prestito diminuito di una somma uguale ad un ventesimo di questo importo per anno scorso dal versamento del prestito. “

Così a contare del primo gennaio 2018, la legge è venuta a limitare l’importo del debito deducibile all’altezza la differenza tra gli importi totali del prestito ed una somma uguale a questo stesso importo moltiplicato dal numero di anno smerciato dal versamento del prestito e ha diviso dal numero di anni totali del prestito. I prestiti ” in fine ” sono da allora ammortizzabili.

Dunque oramai se si ha un pronto ” in fine ” chi è preso su 10 anni per esempio, ciò farà una deduzione del 10% ogni anno, (Perché 10% ? perché 10 x 10 = 100) o la totalità, e per esempio il contribuente detiene un bene di cui il valore netto tassabile era di 5 milioni, contraeva un prestito di 5 milioni su 10 anni, il primo anno il suo bene vale 5 milioni, il passivo deducibile è: 5 milioni – (il 10% di 5 milioni, o 4,5 milioni, resta solamente un mezzo milione a dichiarare per l’IFI.

Per tutti i contratti che non prevedevano di termine di rimborso, la legge è venuta llimitare questo punto poiché oramai i contratti dei prestiti passati per una durata indeterminata saranno considerati come concludendosi alla fine di 20 anni, (a contare della concessione del prestito).

Oggi il prestito ” in fine ” non appare più come un attrezzo incredibile che permette di beneficiare della deducibilità dell’importo del pronto ” in fine ” non rimborsato ancora prima del termine di questo come era prima il caso. Secondo la durata del prestito e lo smorzamento praticato, acquistare un bene immobiliare via un prestito in fine non si sembra necessariamente più interessante della contrazione di un prestito dice classico.

Bisogna sapere che una grande domanda rimane e questa non è stata rievocata nel CGI né stesso nella dottrina amministrativa quando questa ha rievocato i passivi sottomessi ad imputazione speciale, (BOI-PAT-IFI-20-40-20-20180608), ma se domani un debitore dell’IFI decide di rinnovare il suo pronto in fine lo smorzamento dovrà esordire alla data del rinnovo, data della clausola al contratto initiale) o allora lo smorzamento dovuto stato considerato come presa alla data della firma del primo contratto del pronto ” in fine .”

Questa interrogazione non è stata troncata ancora e per evitare tutti contenzioso possibile, è raccomandato molto all’epoca dello stabilimento della vostra dichiarazione di IFI, (dichiarazione n°2042), di aggiungere una menzione espressa, prevista al 2° dell’II dell’articolo 1727 del CGI, esponendo la soluzione che avrete scelto di applicare (smorzamento praticato a contare della data della clausola o della data di firma del primo contratto di prestito) così in caso di controllo da parte dell’amministrazione fiscale e nel caso o questa abrogata la soluzione che avete scelta, non potrete vedere applicarvi degli interessi di ritardo.

L’articolo 974 del CGI non si è interessato solamente ai prestiti ” in fine ” è tanto venuto porre delle regole precise concernente certi debiti.

L’III dell’articolo 974 del CGI enuncia que : ” II.-Non sono deducibili i debiti menzionati ai Gli ed II corrispondente ai prestiti:

  1. Contratti direttamente, o indirettamente tramite un’o parecchie società od organismi interposti, vicino al debitore, del suo coniuge, del partner legato da un patto civile di solidarietà o del concubino notorio menzionato all’articolo 964, dei bambini minorenne di queste persone quando hanno l’amministrazione legale dei beni di questi;
  2. Contratti direttamente, o indirettamente tramite un’o di parecchie società od organismi interposti, vicino ad un ascendente, che abbassano altro che quello menzionato al 1°, fratello o sorella di una delle persone fisiche menzionate allo stesso 1°, salvo se il debitore giustifica del carattere normale delle condizioni del prestito, particolarmente del rispetto del termine delle scadenze, dell’importo e del carattere effettivo dei rimborsi, ;
  3. Contratti per una delle persone menzionate al 1° vicino ad una società od organismo che, unica o congiuntamente al suo coniuge, il suo partner legato da un patto civile di solidarietà o il suo concubino notorio menzionato all’articolo 964, i loro ascendenti o discendenti o i loro fratelli o sorelle controlla al senso del 2° dell’III dell’articolo 150-0 B ter, direttamente o tramite un’o di parecchie società od organismi interposti, salvo se il debitore giustifica del carattere normale delle condizioni del prestito, particolarmente del rispetto del termine delle scadenze, dell’importo e del carattere effettivo dei rimborsi. “

Da allora quando siamo in presenza di debiti contratti dal debitore sé vicino al suo coniuge, o del suo partner legato da un PACS o concubino notorio, o vicino ad una società controllata da un membro del focolare fiscale, il 1° dell’III dell’articolo 974 ha sentito vietare questa pratica di ottimizzazione fiscale dichiarando questi debiti non deducibili.

Per i prestiti sottoscritti vicino a persona vicina, (bambini maggiori, ascendenti, collaterali) o sottoscritti vicino ad entità controllata dal gruppo familiare, la legge non è favorevole a questo tipo di prestito (2° e 3° dell’III dell’articolo 974 del CGI), ma si non oppone come per i prestiti sottoscritti vicino ai bambini minorenne o dei coniugi, in compenso occorrerà che il prestito sia effettuato nelle condizioni normali, (un atto o un contratto, con una data di scadenza, dei rimborsi effettivi).

Nella sua volontà di definire un regime rigoroso concernente il passivo deducibile e per mettere un termine alla pratica che consisteva in contrarre dei prestiti per ridurre l’importo della base imponibile della sua tassa sulla fortuna, il legislatore ha introdotto un IV all’articolo 974 del CGI che consiste in plafonare l’importo dei debiti deducibili poiché oramai quando il valore dei beni o diritti immobiliari superano 5 milioni di euros e che l’importo totale dei debiti ammessi supera il 60% di questo valore, l’importo dei debiti che superano questa soglia non è ammesso in deduzione che all’altezza il 50% di questo eccedente. Questa limitazione riguarda tutti i debiti citati agli I, II ed III dell’articolo 974 del CGI. Sono escluse tuttavia di questa fissazione di un massimo i debiti di cui i debitori può giustificare che non sono passate in un obiettivo principalmente fiscale.

Attenzione perché là si utilizza il termine di ” principalmente ” e non ” esclusivamente “, ciò che è ancora più duro a dimostrare per il contribuente.

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